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Normativa

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Le Cooperative in questi ultimi anni hanno subito molteplici cambiamenti sostanziali partiti con la L.N. 142/01 continuati con la possibilità della istituzione della Cooperativa Europea e culminati con l'art.1, co. 787 della L.N. 296/07 (legge finanziaria 2007) che ha previsto l'equiparazione dell'imponibile contributivo per le cooperative con quelle delle altre aziende.

La L. n. 142/01 che ha previsto una serie di obblighi (scelta del rapporto di lavoro ed obbligo del regolamento interno, etc.) ha comunque rivisto completamente l'organizzazione di tali strutture aziendali, operando, di fatto, una rivoluzione di non poco conto.

Altra novità è rappresentata dal passaggio al Ministero delle Attività Produttive del potere ispettivo riguardo la revisione biennale, momento di ulteriore verifica e controllo per le cooperative.

Non è da sottovalutare anche l'introduzione della figura del socio in prova, introdotta dal nuovo art.2527 c.c., che per la prima volta ha anche definito chi può diventare socio della cooperativa.

La possibilità di creare cooperative europee ha aperto di fatto nuovi orizzonti per tali strutture in modo da poter creare strutture che possano, di fatto, ritrovarsi e confrontarsi con realtà differenti in modo da facilitare il loro ingresso in un mercato unico, per tali tipologie di cooperative sono previsti, inoltre, tutta una serie di obblighi di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori alle attività aziendali.

Non di poco conto è il progressivo avvicinamento dell'imponibile contributivo delle cooperative a quello delle altre aziende, in modo che possa anche essere sfatata la teoria secondo cui le cooperative, soprattutto quelle sociali sono identificabili come l'anello debole dell'economia italiana.

LA LEGGE N. 142/01 E LE SUE ANOMALIE

La scelta del rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura che una cooperativa intende intraprendere con il lavoratore, di fatto, prevede una scissione tra rapporto associativo e quello lavorativo, finendo con l'esaltare l'importanza del socio all'interno della cooperativa.

A rafforzare la volontà del legislatore di dare preminenza al rapporto associativo rispetto a quello lavorativo c'è stata la decisione di prevedere che se un socio di cooperativa recede dal rapporto sociale inevitabilmente dovrà recedere anche dal rapporto di lavoro con la cooperativa.

Quindi un socio che non intende lavorare più nella cooperativa può continuare ad essere socio della stessa, mentre chi decide di uscire dalla cooperativa come socio perde inevitabilmente il posto di lavoro. A tal proposito diventa interessante quanto previsto dalla Corte di Cassazione che con sentenza n. 16281/2004 ha affermato che la distinzione tra rapporto di lavoro e quello associativo previsto dall'art.1, co.3 della L. n.142/01 non è del tutto corretto nel momento in cui si verifica un'effettiva subordinazione da parte del lavoratore.

La Suprema Corte ritiene importante, ai fini della sussistenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato l'effettiva volontà delle parti o delle circostanze in cui tale rapporto si sviluppa, che il contratto cooperativistico non venga ad essere utilizzato in modo fraudolento oppure simulato.

In buona sostanza la Suprema Corte sembra sostenere che quando viene ad esserci un vincolo di subordinazione non può verificarsi un vincolo associativo.

Per capire la fondatezza della sentenza della Cassazione è necessario capire come la L. n.142/01 si sia rivelata con il tempo una norma che alla fine non esalta lo spirito associazionistico, infatti, la scelta del rapporto di lavoro prevede comunque che il socio possa scegliere come lavorare con la cooperativa, questo significa che se il socio sceglie un rapporto di lavoro subordinato alla fine di ogni mese matura il diritto a ricevere la retribuzione spettante. Nel caso di lavoro autonomo, il socio matura il diritto a riscuotere l'importo riportato in fattura, stesso discorso vale per chi sceglie comunque un'altra tipologia di rapporto di lavoro.

Nel caso di mancato pagamento degli importi ognuno dei soci può intraprendere azioni finalizzate al rispetto del pagamento degli importi a lui dovuti e non riscossi. Tale comportamento non identifica un vero e proprio spirito associativo.

Invece per esaltare lo spirito associativo sarebbe stato opportuno che il socio della cooperativa fosse considerato un imprenditore ed in quanto tale dovesse adeguarsi alle necessità della cooperativa, senza alla fine scegliere un rapporto di lavoro.

Sarebbe stato opportuno aprire presso l'lnps una sezione relativa ai soci di cooperativa così come previsto per gli artigiani, i coltivatori diretti, etc.

Quando poi la cooperativa necessitava di altri lavoratori esterni poteva assumere o servirsi di altri imprenditori esterni.
In questo modo non si sarebbe creato il problema di rischiare di avere dei consigli di amministrazione formati da soci che hanno scelto il rapporto di lavoro subordinato.

Infatti, in questo modo verrebbe meno il significato dell'art.2094 c.c. (lavoro subordinato), in quanto si rischierebbe che un lavoratore subordinato, anche se socio, vada a comminare sanzioni a soci autonomi.

Inoltre la scelta del rapporto di lavoro rischia di divenire l'ago della bilancia per la vincita o meno delle gare di appalto a cui partecipano molte cooperative. Tale asserzione nasce dal fatto che le cooperative per poter presentare un'offerta dovranno tenere conto del costo del lavoro e quindi del personale impiegato.

I REQUISITI PER ESSERE SOCI DI COOPERATIVA

L'art.2527 c.c. ha stabilito che non può diventare socio di cooperativa chi svolge per proprio conto attività in imprese che risultino essere identiche od affini a quella svolta dalla cooperativa.

Analizzando questo passaggio è possibile dedurre che chi svolge un'attività in proprio con partita Iva simile a quella della cooperativa non può divenire socio, in alcun modo. Tale esclusione è categorica, ma non insuperabile.

L'unico modo per rientrare tra i soci rimane sicuramente quello di chiudere la propria partita Iva, e quindi cessare la propria attività, per poi chiedere di entrare in cooperativa con la qualifica di socio.

In questo modo la persona interessata sicuramente è in grado di dimostrare di aver interrotto l'attività svolta in proprio affine od identica a quella svolta dalla cooperativa, ostacolo per divenire soci.

Il passaggio appena descritto può essere anche effettuato a distanza di pochissimo tempo in quanto l'art.2527 c.c. non pone alcun limite temporale da rispettare dall'interruzione della attività simile a quella svolta dalla cooperativa all'acquisizione di qualifica di socio. Inoltre l'unico requisito che vieta l'entrata di un socio nella cooperativa è lo svolgimento di attività identica od affine, che presume non un lavoro di tipo subordinato, ma un'attività di tipo autonomo, Quindi una volta cessata formalmente l'attività svolta in proprio, la persona interessata non ha alcun tipo di ostacolo che gli impedisce di entrare in cooperativa con la qualifica di socio.

A questo punto la persona interessata potrà scegliere l'attività che intende intraprendere e per assurdo potrà anche scegliere di divenire un socio lavoratore di tipo autonomo.

Infatti, considerando che non può divenire socio di cooperativa una persona che svolge la stessa attività della cooperativa, è possibile far cessare l'attività ad un concorrente invitandolo a divenire di socio in prova essendo, di fatto, un dipendente della cooperativa.

LA FIGURA DEL SOCIO IN PROVA

La nuova figura di socio in prova, introdotta dal nuovo art.2527 c.c., rappresenta una delle ultime novità nell'ambito del panorama cooperativistico.

Tale figura è strettamente legata ad un limite quantitativo che prevede il non superamento di un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori; ed un limite temporale massimo relativo al periodo di prova stabilito in cinque anni, al termine del quale si acquisiscono tutti i diritti previsti per gli altri soci.

Alla luce di tale asserzione è facile intuire come il socio iscritto nella categoria speciale, non può optare per la tipologia del rapporto di lavoro da intraprendere con la cooperativa, così come previsto dal co.3 dell'art.1 della L. n.142/01.

D'altro canto se il socio in prova deve operare all'interno della struttura cooperativistica dovrà comunque essere inquadrato in base alla tipologia di rapporto di lavoro che verrà a configurarsi, non da esterno ma da socio "particolare".
Pertanto non potendo il socio in prova esercitare il diritto di scegliersi la tipologia del rapporto di lavoro da intraprendere con la cooperativa, spetterà a quest'ultima definire il rapporto che non potrà che essere di tipo subordinato. Questo perché durante il periodo d prova la cooperativa dovrà provvedere all'inserimento del socio nell'ambito dell'impresa, provvedendo anche alla sua formazione. Una differente tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o a progetto, prevede per logica che le persone con cui la cooperativa stipula tali contratti siano già formati. Inoltre occorre ricordare che essendo anche il contratto a progetto di natura autonoma non spetta alla cooperativa dover provvedere alla formazione del socio in prova.

Importante è chiarire che la durata del contratto non dovrà essere superiore al periodo di prova stabilito nell'atto costitutivo della cooperativa. Interessante diventa la disamina relativa alla scelta del rapporto di lavoro subordinato, alla luce anche della finalità formativa abbinata alla figura del socio inserito nella categoria speciale. Tra le nuove tipologie contrattuali previste dalla riforma Biagi, quello da prendere in considerazione certamente può essere quella dell'apprendistato che con la riforma del lavoro ha avuto una completa rivisitazione, dividendo l'istituto contrattuale in tre differenti tipologie:

1) il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
2) il contratto di apprendistato professionalizzante;
3) il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Considerando le caratteristiche di tutti e tre le tipologie contrattuali, sono i primi due contratti quelli che potrebbero trovare maggiore applicazione nel contrattualizzare il socio in prova. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione non può avere una durata superiore a tre anni, ed inoltre ha come finalità quella di qualificare professionalmente l'interessato al termine del periodo di apprendistato.

Questa tipologia di apprendistato sicuramente contribuisce a formare l'apprendista e nel limite massimo di tre anni a far sì che la cooperativa possa rendersi conto se le competenze acquisite possano comunque essere ritenute idonee a far sì che il socio in prova diventi socio a tutti gli effetti.

Il contratto di apprendistato professionalizzante potrebbe essere applicato al socio in prova di cooperativa, avente un'età compresa tra diciotto e ventinove anni, quando si intende nell'ambito del percorso formativo fargli acquisire competenze di base sia trasversali che tecnico professionali.

La durata di tale tipologia contrattuale rientra nei cinque anni massimi in cui un socio può essere in prova; infatti, la sua durata è compresa tra due e sei anni.

Nel caso in cui il contratto di apprendistato non dovesse essere applicabile, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato sarebbe opportuno pensare ad un'altra formula contrattuale a tempo determinato.

Difficilmente potrebbe essere applicato ad un socio che ha scelto il rapporto di lavoro subordinato un contratto di inserimento, in quanto la sua durata massima temporale (diciotto mesi) è da ritenersi ridotta rispetto ai cinque anni previsti per il socio in prova.

È chiaro che per una cooperativa la decisione di avere soci in prova deve valutarlo attentamente verificandone la convenienza.

La prima considerazione che deve essere effettuata riguarda il fatto di sperimentare in un lasso di tempo sufficiente, pari al periodo di prova previsto, se queste persone effettivamente nel tempo recepiscono la differenza tra socio di cooperativa e dipendente.

La seconda considerazione che deve essere effettuata riguarda il fatto che si vuole sperimentare la bontà ed affidabilità del soggetto prima di farlo diventare a tutti gli effetti un socio di cooperativa, senza in alcun modo farlo partecipare alla vita della cooperativa.

Altro punto interessante da considerare è che questa persona durante tutto il periodo non è altro che un vero e proprio dipendente, con tutti i diritti e doveri del dipendente e con nessun diritto e dovere di socio di cooperativa.
Interessante potrebbe essere l'inserimento come socio in prova di soggetti ritenuti interessanti, ma che necessitano di formazione.

Questo significa vincolare queste persone sperimentando la loro validità e capacità di recepire il ruolo di socio di cooperativa, per poi inserirle a pieno titolo nella vita della cooperativa.



ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE


A) Istituzione, vidimazione e tenuta libri sociali

Libro soci
Libro verbali assemblee
Libro verbali consiglio di Amministrazione
Libro verbali collegio sindacale

B) Vidimazione iniziale e tenuta libri contabili e fiscali

Libro giornale
Libro inventari
Registro iva vendite
Registro beni ammortizzabili
Registro iva acquisti
Fascicolo corrispondenza

C) Iscrizione a pubblici registri

Ufficio iva: partita iva a codice fiscale (entro 30 gg)
Registro delle imprese (entro 30 gg)
Registro prefettizio
Schedario generale della cooperazione

D) Obblighi di certificazione

Obbligo di emissione di uno dei seguenti documenti fiscali:
- fattura
- ricevuta fiscale
- scontrino
- documento di trasporto

E) Obblighi di dichiarazione

Obbligo di presentazione delle seguenti dichiarazioni fiscali:
- modello unico
- irpeg
- iva
- irap
- sostituti d'impresa
- obbligo di deposito del bilancio al registro delle imprese e al BUSC

F) Obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi

- tenuta libri obbligatori
- libro matricola
- libro paga
- registro d'impresa
- obbligo di dichiarazione all'INPS (entro 30 gg)
- pagamento dei contributi INPS e ritenute IRPEF
- dichiarazioni all'INAIL
- pagamento premi INAIL


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